Art. 5

In vigore dal 23 feb 2011
Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008, nonché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti.
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