Art. 4

In vigore dal 23 feb 2011
1.   L’aiuto per i prodotti di cui all’ ammonta a: — 18,06 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, — 0,35 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale. 2.   L’entrata all’ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o marzo e il 15 agosto 2011. Lo svincolo dall’ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2011. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede il giorno di svincolo dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo all’anno di entrata in magazzino. 3.   L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2011/172 — Testo vigente | Portale Normativo