Art. 2
Scelta delle procedure
In vigore dal 16 feb 2011
Scelta delle procedure
1. Un atto di base può prevedere l’applicazione della procedura consultiva o della procedura d’esame tenendo presente la natura o l’impatto degli atti di esecuzione richiesti.
2. La procedura d’esame si applica, in particolare, per l’adozione di:
a)
atti di esecuzione di portata generale;
b)
altri atti di esecuzione riguardanti:
i)
programmi con implicazioni sostanziali;
ii)
la politica agricola comune e la politica comune della pesca;
iii)
l’ambiente, la sicurezza, o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;
iv)
la politica commerciale comune;
v)
la fiscalità.
3. La procedura consultiva si applica, come regola generale, per l’adozione di atti di esecuzione che non rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 2. Tuttavia, la procedura consultiva può applicarsi per l’adozione degli atti di esecuzione previsti dal paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.
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