Art. 1

Oggetto

In vigore dal 16 feb 2011
Oggetto Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità applicabili ove un atto giuridicamente vincolante dell’Unione («atto di base») individui la necessità di condizioni uniformi di attuazione e richieda che l’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione sia soggetta al controllo degli Stati membri.
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