Art. 24

Diritto all’informazione sul viaggio

In vigore dal 16 feb 2011
Diritto all’informazione sul viaggio I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio. Ove possibile, tali informazioni sono fornite su richiesta in formati accessibili.
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