Art. 22

Ulteriori richieste risarcitorie

In vigore dal 16 feb 2011
Ulteriori richieste risarcitorie Nessuna disposizione del presente capo impedisce ai passeggeri di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi regolari.
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