Art. 12
In vigore dal 4 feb 2011
1. Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, paragrafo 1, modifica di conseguenza l’allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi motivi dell’inserimento nell’elenco, direttamente alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.
4. L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Storico versioni
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