Art. 2
In vigore dal 4 feb 2011
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/72/PESC come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati elencati nell’allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o utilizzato a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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