Art. 22
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 gen 2011
Disposizioni transitorie
1. Fino al 31 dicembre 2012 i documenti giustificativi di cui all’ si basano sulle norme di base relative alla verifica della migrazione globale e specifica di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 i documenti giustificativi di cui all’ per i materiali, gli oggetti e le sostanze immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 si possono basare:
a)
sulle norme per le prove di migrazione di cui all’ del presente regolamento; o
b)
sulle norme di base per le prove di migrazione specifica e globale di cui all’allegato della direttiva 82/711/CEE.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i documenti giustificativi di cui all’ si basano sulle norme per le prove di migrazione di cui all’, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
4. Fino al 31 dicembre 2015 gli additivi utilizzati per l’appretto per fibre di vetro impiegate in plastiche rinforzate con fibre di vetro che non figurano nell’allegato I devono essere conformi alle disposizioni relative alla valutazione dei rischi di cui all’.
5. I materiali e gli oggetti immessi legalmente sul mercato prima del 1o maggio 2011 possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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