Art. 19

Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione

In vigore dal 14 gen 2011
Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione Per le sostanze di cui all’, paragrafi 1, 2, 4 e 5 e all’, paragrafo 2, del presente regolamento che non sono incluse nell’allegato I del presente regolamento, la conformità all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004 è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.
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