Art. 19 · Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione

Art. 19

Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione

In vigore dal 14 gen 2011
Valutazione delle sostanze non incluse nell’elenco dell’Unione Per le sostanze di cui all’, paragrafi 1, 2, 4 e 5 e all’, paragrafo 2, del presente regolamento che non sono incluse nell’allegato I del presente regolamento, la conformità all’ del regolamento (CE) n. 1935/2004 è valutata conformemente ai principi scientifici di valutazione dei rischi riconosciuti a livello internazionale.
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