Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 dic 2010
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale:
a)
la capacità giuridica delle persone fisiche;
b)
l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
c)
l’annullamento di un matrimonio;
d)
il nome dei coniugi;
e)
gli effetti patrimoniali del matrimonio;
f)
la responsabilità genitoriale;
g)
le obbligazioni alimentari;
h)
i trust o le successioni.
Storico versioni
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