Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 dic 2010
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. 2.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale: a) la capacità giuridica delle persone fisiche; b) l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) l’annullamento di un matrimonio; d) il nome dei coniugi; e) gli effetti patrimoniali del matrimonio; f) la responsabilità genitoriale; g) le obbligazioni alimentari; h) i trust o le successioni.
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