Art. 6

In vigore dal 20 dic 2010
Con effetto dal 1o gennaio 2011, l’indennità per chilometro di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue: 0 EUR/km per una distanza compresa tra 0 e 200 km, 0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra 201 e 1 000  km, 0,6316 EUR/km per una distanza compresa tra 1 001 e 2 000 km, 0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra 2 001 e 3 000 km, 0,1262 EUR/km per una distanza compresa tra 3 001 e 4 000 km, 0,0609 EUR/km per una distanza compresa tra 4 001 e 10 000 km, 0 EUR/km per una distanza superiore a 10 000  km. Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità per chilometro di cui sopra: — 189,48 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km; — 378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
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