Art. 5
In vigore dal 20 dic 2010
Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,52 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,61 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,81 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 91,02 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 505,39 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 363,31 EUR.
Storico versioni
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