Art. 4

In vigore dal 13 dic 2010
1.   Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall', paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente. In tal caso, in deroga all’, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato III. 2.   Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.
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