Art. 2
In vigore dal 13 dic 2010
1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 15, la designazione del prodotto e, nella casella 16, il relativo codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 20, almeno una delle diciture di cui all'allegato II.
Storico versioni
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