Art. 2
In vigore dal 9 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
1)
l'allegato 1 è così modificato:
a)
alla voce «BELGIO — PAESI BASSI», la lettera «a)» è soppressa.
b)
la voce «GERMANIA — PAESI BASSI» è soppressa;
c)
la voce «PAESI BASSI — PORTOGALLO» è soppressa;
d)
la voce «DANIMARCA — LUSSEMBURGO» è soppressa;
2)
nell'allegato 2, all'interno del sottotitolo, i termini «agli articoli 31 e 41» sono sostituiti dai termini «all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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