Art. 2

In vigore dal 9 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato: 1) l'allegato 1 è così modificato: a) alla voce «BELGIO — PAESI BASSI», la lettera «a)» è soppressa. b) la voce «GERMANIA — PAESI BASSI» è soppressa; c) la voce «PAESI BASSI — PORTOGALLO» è soppressa; d) la voce «DANIMARCA — LUSSEMBURGO» è soppressa; 2) nell'allegato 2, all'interno del sottotitolo, i termini «agli articoli 31 e 41» sono sostituiti dai termini «all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 1».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1244:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2010/1244 — Testo vigente | Portale Normativo