Art. 1
In vigore dal 9 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1)
l'allegato VIII è così modificato:
a)
nella parte 1, la voce «PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente:
«PORTOGALLO
Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007, del 10 maggio 2007.»;
b)
nella parte 2, dopo la voce «POLONIA» è aggiunta la seguente voce:
«PORTOGALLO
Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).»;
2)
nell'allegato IX, parte I, la voce «PAESI BASSI» è così modificata:
a)
«la legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO)»;
b)
«la legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ)» è sostituita da «la legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ)»;
c)
«la legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)»;
d)
«la legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)» è sostituita da «la legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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