Art. 1

In vigore dal 9 dic 2010
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato: 1) l'allegato VIII è così modificato: a) nella parte 1, la voce «PORTOGALLO» è sostituita dalla seguente: «PORTOGALLO Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007, del 10 maggio 2007.»; b) nella parte 2, dopo la voce «POLONIA» è aggiunta la seguente voce: «PORTOGALLO Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).»; 2) nell'allegato IX, parte I, la voce «PAESI BASSI» è così modificata: a) «la legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione contro l'invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO)»; b) «la legge del 24 aprile 1997 relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ)» è sostituita da «la legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ)»; c) «la legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW)» è sostituita da «la legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)»; d) «la legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)» è sostituita da «la legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)».
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