Art. 4
Supervisione
In vigore dal 9 dic 2010
Supervisione
Dopo il rilascio di un certificato di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sorvegliano, per i certificati di sicurezza parte A e parte B, l'applicazione costante da parte delle imprese ferroviarie del loro sistema di gestione della sicurezza e applicano i principi di supervisione specificati nell'allegato IV.
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