Art. 3

Procedure per la valutazione delle domande

In vigore dal 9 dic 2010
Procedure per la valutazione delle domande 1.   Nell'esaminare le domande dei certificati di sicurezza parte A e parte B presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano la procedura stabilita all'allegato I del presente regolamento per valutarne la conformità ai requisiti indicati nella direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono utilizzare i criteri di valutazione stabiliti all'allegato II del presente regolamento per i certificati di sicurezza rilasciati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE e quelli stabiliti nell'allegato III in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE. Tali criteri devono essere utilizzati anche in caso di rinnovo dei certificati di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE. 2.   Durante la valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono accettare che i richiedenti si impegnino a gestire i rischi tramite l'uso di contratti con terzi. I contratti specificheranno inoltre lo scambio di informazioni necessario a garantire il funzionamento sicuro dei veicoli, soprattutto negli ambiti relativi alla gestione della manutenzione. 3.   Si presume che i prodotti o i servizi forniti dalle imprese appaltatrici o dai fornitori alle imprese ferroviarie siano conformi ai requisiti di sicurezza se le imprese appaltatrici, i fornitori o i prodotti sono certificati in conformità con i relativi sistemi di certificazione stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, per la fornitura di tali prodotti e servizi.
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