Art. 2
In vigore dal 7 dic 2010
Nella nota (3) della parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, la data del «1o gennaio 2011» è sostituita da quella del «1o gennaio 2013».
Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012, possono continuare a essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali acquatici ornamentali corredate di certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n.1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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