Art. 1
In vigore dal 7 dic 2010
L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1251/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dai paesi o territori terzi che sono membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.
Durante tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, non si applicano agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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