Art. 4
Controllo di qualità
In vigore dal 1 dic 2010
Controllo di qualità
Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, informazioni relative alle ponderazioni utilizzate per elaborare gli IPCA nonché il periodo di riferimento per la ponderazione utilizzato, il risultato dell’esame annuale e gli adeguamenti apportati; tali informazioni devono consentirle di valutare l’ottemperanza al presente regolamento.
Storico versioni
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