Art. 3

Requisiti minimi per le ponderazioni dell’IPCA

In vigore dal 1 dic 2010
Requisiti minimi per le ponderazioni dell’IPCA 1.   Durante l’anno t, gli Stati membri elaborano mensilmente gli IPCA sulla base delle ponderazioni dei sottoindici che riflettono la struttura di spesa dei consumatori nel corso del periodo di riferimento per la ponderazione e che tendono ad essere quanto più rappresentativi possibile della struttura di spesa dei consumatori dell’anno civile precedente. 2.   Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell’anno t-2, salvo in caso di circostanze eccezionali e debitamente motivate, nonché di qualsiasi informazione disponibile e pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati che siano sufficientemente affidabili ai fini dell’elaborazione degli IPCA. 3.   Per quanto riguarda le ponderazioni da applicare al di sotto del livello dei sottoindici, comprese quelle relative ai gruppi di prodotti elementari quali definiti nel regolamento (CE) n. 1749/96, gli Stati membri si basano su ponderazioni che in ogni caso non risalgono a più di sette anni. 4.   Gli Stati membri verificano annualmente se vi sono stati sviluppi del mercato importanti e sostenuti che possano incidere sulle quantità nelle suddivisioni della COICOP/IPCA, tra i periodi indicati ai paragrafi 2 e 3 e il periodo t-1, per stimare ponderazioni quanto più possibile aggiornate. In particolare, sono oggetto d’esame le spese per consumi relative alle suddivisioni della COICOP/IPCA che hanno subito cambiamenti notori a seguito di decisioni amministrative, nonché relative ai prodotti in mercati in rapida evoluzione. 5.   Eventuali modifiche apportate alle ponderazioni a norma del presente articolo prendono effetto con l’indice di gennaio dell’anno t. Le ponderazioni degli IPCA per gli anni precedenti non sono riesaminate, ferma restando la possibilità di correggere eventuali errori conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (9). In ogni caso le ponderazioni degli IPCA prendono effetto con l’indice del mese di gennaio di ciascun anno e sono aggiornate rispetto ai prezzi del mese di dicembre precedente.
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