Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

In vigore dal 29 nov 2010
Disposizioni speciali in materia di ripartizioni 1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nel presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Se non diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.
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