Art. 3

Definizioni

In vigore dal 29 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a)   «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (5); b)   «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32; c)   «peschereccio dell’UE»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; d)   «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f)   «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui il peschereccio è fuori dal porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1124:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo