Art. 4
Procedura di trasmissione
In vigore dal 26 nov 2010
Procedura di trasmissione
1. I dati e i metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico.
2. I dati e i metadati sono trasmessi servendosi del mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati o attraverso un accesso remoto sicuro.
Storico versioni
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