Art. 4

Procedura di trasmissione

In vigore dal 26 nov 2010
Procedura di trasmissione 1.   I dati e i metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico. 2.   I dati e i metadati sono trasmessi servendosi del mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati o attraverso un accesso remoto sicuro.
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