Art. 3
Misure di sicurezza
In vigore dal 26 nov 2010
Misure di sicurezza
1. Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98, le misure necessarie a garantire:
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la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato,
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che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici,
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che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti delle misure tramite altri mezzi.
2. I dati sono trasmessi in forma criptata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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