Art. 3

Misure di sicurezza

In vigore dal 26 nov 2010
Misure di sicurezza 1.   Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98, le misure necessarie a garantire: — la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, — che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, — che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti delle misure tramite altri mezzi. 2.   I dati sono trasmessi in forma criptata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1097:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di sicurezza (Art. 3 Regolamento (UE) 2010/1097) — Testo vigente | Portale Normativo