Art. 22

Diritto all’informazione sul viaggio

In vigore dal 24 nov 2010
Diritto all’informazione sul viaggio I vettori e gli operatori dei terminali, nei rispettivi settori di competenza, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili a tutti e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta.
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Diritto all’informazione sul viaggio (Art. 22 Regolamento (UE) 2010/1177) — Testo vigente | Portale Normativo