Art. 21
Ulteriori azioni risarcitorie
In vigore dal 24 nov 2010
Ulteriori azioni risarcitorie
Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato il diritto dei passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto, anche a norma della direttiva 90/314/CEE.
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