Art. 77

Disposizioni transitorie in materia di personale

In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni transitorie in materia di personale 1.   In deroga all’, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CESR o dal suo segretariato e in vigore al 1o gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. Gli stessi non sono prorogabili. 2.   Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità. Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CESR o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell’assunzione. 3.   A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto. 4.   La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
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