Art. 75

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 24 nov 2010
Partecipazione di paesi terzi 1.   La partecipazione ai lavori dell’Autorità è aperta ai paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell’Unione nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’, paragrafo 2. 2.   L’Autorità può cooperare con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 che applichino una normativa riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall’Unione conformemente all’articolo 216 TFUE. 3.   Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate disposizioni dirette a precisare, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.
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Partecipazione di paesi terzi (Art. 75 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo