Art. 57

Sottocomitati

In vigore dal 24 nov 2010
Sottocomitati 1.   Ai fini dell’, è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto. 2.   Il sottocomitato si compone delle persone di cui all’, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della corrispondente autorità competente di ogni Stato membro. 3.   Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è altresì membro del comitato congiunto. 4.   Il comitato congiunto può istituire altri sottocomitati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1095:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sottocomitati (Art. 57 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo