Art. 56

Posizioni congiunte e atti comuni

In vigore dal 24 nov 2010
Posizioni congiunte e atti comuni Nel quadro dei compiti che le sono attribuiti ai sensi del capo II, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta posizioni comuni con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), a seconda dei casi. Gli atti di cui agli articoli da 10 a 15 e agli , o 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) sono adottati in parallelo dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi.
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Posizioni congiunte e atti comuni (Art. 56 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo