Art. 22

Disposizioni generali

In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni generali 1.   L’Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che: a) sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e b) sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale. L’Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall’Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1092/2010. 2.   L’Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell’ elabora un approccio comune all’individuazione e alla misurazione del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi. Detti indicatori costituiscono un elemento cruciale nel definire le opportune azioni di vigilanza. L’Autorità sorveglia il grado di convergenza delle decisioni prese, al fine di promuovere un approccio comune. 3.   Fatti salvi gli atti di cui all’, paragrafo 2, l’Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per i partecipanti chiave ai mercati finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito. L’Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dai partecipanti chiave ai mercati finanziari sia preso in considerazione nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2. 4.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di attività finanziaria, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate. In questi casi l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’. 5.   Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.
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