Art. 55
Composizione
In vigore dal 24 nov 2010
Composizione
1. Il comitato congiunto è composto dai presidenti delle AEV e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell’.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto, nonché di ogni sottocomitato di cui all’, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è un vicepresidente del CERS.
4. Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.
Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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