Art. 54

Istituzione

In vigore dal 24 nov 2010
Istituzione 1.   È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza. 2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e assicura l’uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne: — i conglomerati finanziari; — la contabilità e la revisione dei conti; — le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria; — i prodotti di investimento al dettaglio; — le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e — lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV. 3.   Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative. 4.   Qualora un istituto finanziario svolga un’attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell’.
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Istituzione (Art. 54 Regolamento (UE) 2010/1094) — Testo vigente | Portale Normativo