Art. 34
Altri compiti
In vigore dal 24 nov 2010
Altri compiti
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 92/49/CEE e delle direttive 2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dalla direttiva 2007/44/CE, e che, secondo tali direttive, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/49/CEE, all’articolo 15 ter, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2002/83/CE e all’articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2005/68/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 92/49/CEE e delle direttive 2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dalla direttiva 2007/44/CE. L’ si applica ai settori in relazione ai quali l’Autorità può emanare un parere.
Storico versioni
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