Art. 15

Norme tecniche di attuazione

In vigore dal 24 nov 2010
Norme tecniche di attuazione 1.   L’Autorità può elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche di attuazione all’approvazione della Commissione. Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì il parere del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’. Se l’Autorità presenta un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione. Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quinto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla. La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo. 2.   Nei casi in cui l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. 3.   Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell’Autorità. La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’. La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione inviail progetto di norma tecnica di attuazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio. Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione. Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo. 4.   Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.
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