Art. 59
Indipendenza e imparzialità
In vigore dal 24 nov 2010
Indipendenza e imparzialità
1. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all’Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione di ricorso non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene che un altro membro non possa partecipare al procedimento di ricorso, ne informa di conseguenza la commissione di ricorso.
4. Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.
La ricusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall’opposizione alla composizione della commissione di ricorso.
5. La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest’ultimo si trovi in una situazione similare, il presidente dell’Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
6. I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.
A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi, con la quale indicano o l’assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.
Storico versioni
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