Art. 57
Sottocomitati
In vigore dal 24 nov 2010
Sottocomitati
1. Ai fini dell’, è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto.
2. Il sottocomitato si compone delle persone di cui all’, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della corrispondente autorità competente di ogni Stato membro.
3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è altresì membro del comitato congiunto.
4. Il comitato congiunto può istituire altri sottocomitati.
Storico versioni
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