Art. 27

Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento

In vigore dal 24 nov 2010
Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento 1.   L’Autorità contribuisce a elaborare metodi di risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento, in particolare quelli che potrebbero comportare un rischio sistemico, attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e solidi, ove opportuno. 2.   L’Autorità contribuisce a valutare l’esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, con idonei strumenti di finanziamento connessi ad una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi nazionali. L’Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni di parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell’ambito di un quadro di risoluzione delle crisi coerente e credibile. Il riesame del presente regolamento previsto all’ valuta in particolare l’eventuale potenziamento del ruolo dell’Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi e, ove necessario, l’istituzione di un Fondo europeo di risoluzione delle crisi.
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Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento (Art. 27 Regolamento (UE) 2010/1093) — Testo vigente | Portale Normativo