Art. 26
Sistema europeo dei sistemi di garanzia dei depositi
In vigore dal 24 nov 2010
Sistema europeo dei sistemi di garanzia dei depositi
1. L’Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE con l’obiettivo di assicurare che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell’Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell’Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l’Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei sistemi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino la normativa dell’Unione.
2. L’ relativo ai poteri dell’Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai sistemi di garanzia dei depositi.
3. L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.
4. Il riesame del presente regolamento previsto all’ valuta in particolare la convergenza del sistema europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi.
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