Art. 6

Elenchi di codici ed elencazioni

In vigore dal 23 nov 2010
Elenchi di codici ed elencazioni 1.   Gli elenchi di codici possono essere di uno dei seguenti tipi, come specificato nell'allegato II: (a) elenchi di codici gestiti in un registro comune di elenchi di codici che non possono essere estesi dagli Stati membri; (b) elenchi di codici che possono essere estesi dagli Stati membri. 2.   Se uno Stato membro estende un elenco di codici, i valori ammessi negli elenchi estesi sono messi a disposizione in un registro. 3.   Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che posseggono un tipo di elenco di codici possono avere unicamente valori ammessi secondo il registro in cui è gestito l'elenco di codici. 4.   Gli attributi o le relazioni dei tipi di oggetti territoriali o dei tipi di dati che posseggono un tipo di elencazione possono avere unicamente valori tratti dagli elenchi specificati per detto tipo di elencazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1089:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo