Art. 5
Tipi
In vigore dal 23 nov 2010
Tipi
1. Per tutti i tipi definiti nel presente regolamento viene fornito tra parentesi, nel titolo del paragrafo che ne specifica i requisiti, un nome linguisticamente neutro leggibile dai computer. Tale nome linguisticamente neutro è utilizzato per fare riferimento al tipo corrispondente nella definizione di un attributo o di una relazione.
2. I tipi che costituiscono un sottotipo di un altro tipo comprendono anche tutti gli attributi e le relazioni del tipo più ampio nel quale rientrano.
3. I tipi astratti non hanno istanze.
4. I tipi candidati sono presi in considerazione nell'ambito della definizione dei requisiti applicabili alla categoria di dati territoriali cui appartengono dal punto di vista tematico. Nel contesto della definizione di tali requisiti, l'unica modifica concessa alla specifica del tipo candidato è una sua estensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:1089:oj#art-5