Art. 4
Omologazione CE di lavacristalli come entità tecniche separate
In vigore dal 9 nov 2010
Omologazione CE di lavacristalli come entità tecniche separate
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta all'autorità di omologazione CE la domanda di omologazione CE di entità tecniche separate per un tipo di lavacristalli.
La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell'allegato II, parte 1.
2. Se i requisiti pertinenti di cui all'allegato III del presente regolamento sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE per entità tecniche separate e attribuisce un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica.
3. Ai fini del paragrafo 2 l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato II, parte 2.
Storico versioni
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