Art. 3
Omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli
In vigore dal 9 nov 2010
Omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta all'autorità di omologazione la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli.
2. La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell'allegato I, parte 1.
3. Se i requisiti pertinenti di cui all'allegato III del presente regolamento sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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