Art. 3
In vigore dal 27 ott 2010
I questionari vanno chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Salvo altrimenti disposto, le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell’inchiesta.
I produttori della Malaysia che chiedono l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda, debitamente sostenuta da elementi di prova, entro lo stesso termine di 37 giorni.
Le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.
Le informazioni, le richieste di audizioni o di questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO
Fax +32 22978486
E-mail: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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