Art. 2

In vigore dal 27 ott 2010
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione definite all’ del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nell’Unione di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati conformi alle condizioni per l’ottenimento dell’esenzione.
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